Si possono catalogare in due macro-aree:
Si possono ottenere anticipazioni per:
I riscatti totali, che chiudono la posizione presso il Fondo, sono:
La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una prestazione di previdenza complementare erogabile fino al semestre antecedente alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio ed è fruibile dagli iscritti titolari di trattamenti pensionistici anticipati erogati dagli enti previdenziali di base (ad es. “pensione anticipata”, “pensione anticipata quota 100”; “pensione anticipata cc.dd. lavoratori precoci”; “pensione di anzianità”).
Distinguiamo la prestazione in forma di R.I.T.A. per “contribuzione” ed “inoccupazione”, in base ai seguenti requisiti di accesso:
In entrambi i casi è necessaria un’anzianità di iscrizione ai fondi pensioni pari almeno a 5 anni.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ridotti a tre anni per coloro il cui rapporto di lavoro si sia svolto in modalità transfrontaliera tra gli Stati membri dell'Unione europea.
Le rendite vitalizie sono erogate e gestite dalla Compagnia di Assicurazione che agisce anche in qualità di sostituto d’imposta ed intrattiene rapporti diretti con i percettori titolari di polizza.
Il “reintegro” di anticipazioni precedentemente ottenute a vario titolo (spese sanitarie, acquisto e/o ristrutturazione prima casa di abitazione e ulteriori esigenze) ha la finalità di ricostituire (in tutto o solo parzialmente) la posizione individuale quale era prima dell’erogazione delle medesime.
Le somme versate a titolo di “reintegro” sono imputate alla posizione individuale dell’associato in modo tale da ricostruire la posizione contributiva esistente antecedentemente all’erogazione dell’anticipazione. A tale scopo il “reintegro” ricompone la posizione individuale sotto il profilo tributario, replicando lo stato quo ante, avendo dunque a riguardo sia i contributi dedotti che quelli non dedotti e i rendimenti già tassati.
È facoltà dell’associato richiedere al fondo il “reintegro” in quanto tale operazione presuppone l’erogazione di una anticipazione ottenuta legittimamente in conformità con la documentazione prodotta.
La “restituzione” di somme erogate a titolo di anticipazione, a differenza del “reintegro”, è un’operazione obbligatoria da parte dell’associato nei confronti del Fondo in quanto egli ha ottenuto un’anticipazione non legittima (es.: mancante di documentazione a consuntivo; importo erogato superiore rispetto alla spesa effettivamente sostenuta).