Il rapporto associativo

I dirigenti delle Società associate a Fondenel (Enel S.p.A. e le Società da essa controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell’articolo 2359, n. 1 e 2, del Codice Civile) che abbiano presentato domanda di adesione al Fondo in formula piena (contributi azienda, dirigente e TFR) oppure con il solo conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando, secondo le previsioni legislative vigenti.

Possono inoltre associarsi al Fondo i Soggetti fiscalmente a carico dei dirigenti associati.

Associarsi a Fondenel costituisce un’opportunità perché:

  • favorisce la costruzione di una posizione previdenziale integrativa a sostegno del pilastro pensionistico obbligatorio per garantire, in prospettiva, un più elevato tenore di vita;
  • offre al datore di lavoro l’opportunità di alimentare la posizione integrativa attraverso il versamento di un proprio contributo che si unisce a quello individuale;
  • consente, in fase di richiesta delle prestazioni, di godere dell’esonero dalla tassazione dei versamenti contributivi effettuati anno per anno ed eccedenti il massimale di deducibilità previsto per legge pari ad € 5.164,57, cosiddetti contributi non dedotti;
  • i costi amministrativi di partecipazione dei dirigenti iscritti, salvo diverse disposizioni, gravano direttamente sulle Società associate al Fondo (sull’associato solo in caso di scioglimento del rapporto associativo con il Fondo da parte della Società di appartenenza);
  • esiguo è anche il costo delle spese amministrative, pari ad Euro 12 all’anno, dovute dai Soggetti fiscalmente a carico.

Un aspirante associato, al fine di aderire consapevolmente al Fondo, deve preventivamente prendere visione di alcuni documenti fondamentali che ne illustrino le peculiarità, in particolare le Informazioni Chiave per l’Aderente, “La Mia pensione complementare” versione standardizzata oltreché lo Statuto e la Nota Informativa.

I Vecchi Iscritti sono coloro che risultano iscritti prima del 28 aprile 1993 ad un Fondo pensione complementare già istituito alla data del 15 novembre 1992, Legge n. 421 del 23 ottobre 1992 (forme cosiddette “preesistenti” o “vecchi fondi”);

I Nuovi Iscritti sono coloro che risultano iscritti ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 aprile 1993.

Tale evento si verifica nel momento in cui l’associato richiede al Fondo l’erogazione della prestazione a motivo dell’avvenuta maturazione dei requisiti pensionistici oppure attraverso l’esercizio del riscatto o del trasferimento della posizione verso altro fondo pensione complementare. Ciò implica la perdita della “qualifica di iscrizione” al Fondo.

Il soggetto iscritto al Fondo in qualità di fiscalmente a carico, persa tale prerogativa, conserva a tutti gli effetti il suo status di associato.

Gli iscritti cosiddetti ex fiscalmente a carico di dirigenti appartenenti alle aziende associate, che prestano la propria attività lavorativa in aziende non associate al Fondo, possono versare il TFR maturando a Fondenel previo accordo tra la società di appartenenza e il Fondo. Occorre a tal proposito sapere che l’opzione in questione potrebbe comportare la perdita del contributo datoriale.